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tax credit turismo digitale

il credito d'imposta per le imprese del turismo
RICHIEDI IL CREDITO
  • strutture alberghiere con almeno 7 camere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort) 
  • strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, B&B, rifugi montani)
  • esercizi ricettivi aggregati
  • agenzie di viaggio e tour operator specializzati nel turismo incoming
Possono recuperare una parte degli investimenti tecnologici effettuati nel corso del 2015

Quali spese sono recuperabili ?
- acquisto di impianti wi-fi
- spese per lo sviluppo di siti web
- acquisto di strumenti per la vendita di pacchetti/pernottamenti
- spese di pubblicità online
- consulenze per la comunicazione e il marketing digitale
- spese per la promozione digitale di offerte innovative rivolte a persone con disabilità
- spese per la formazione del titolare e dei dipendenti in materia di turismo digitale/ promozione online

Vuoi sapere se le tue fatture sono ammissibili e in che misura ? Richiedi subito l'analisi dei costi (link) 


Qual è la misura dell'incentivo?
Si tratta di un credito d'imposta / bonus fiscale pari al 30% sul totale delle spese sostenute e ammissibili fino ad un massimo di 12.500 € (la spesa massima agevolabile è pertanto pari a 41.666 €).

Come si utilizza il credito ?
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è stato concesso (ad es. se concesso sulle spese del 2015 dovrà essere imputato nell'Unico 2016).
Deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel pagamento di imposte e contributi (modello F24), ripartito in 3 quote annue costanti (ad es. se nel 2016 sono beneficiario di un credito totale di 12.000 €, nel 2016 / 2017 / 2018 posso compensare un importo pari a 4.000 €/anno).
Questo credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP. Inoltre non rileva ai fini della determinazione della % di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (art. 109, c. 5 del TUIR).


Nel 2015 hai sostenuto spese compatibili con quelle elencate sopra e vuoi presentare la richiesta per ottenere il bonus ?
Vuoi avere ulteriori informazioni su questo incentivo fiscale ?


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    eventuali specifiche (spese sostenute, chiarimenti, ecc.)
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